Lo Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“Aiki Juku Parma – Associazione Sportiva Dilettantistica”

Art. 1 – Costituzione, denominazione, e sede

È costituita con sede a Parma (PR) in borgo S. Giuseppe n. 26/A un’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000 e degli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “Aiki Juku Parma  – Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L’Associazione ha lo scopo di sviluppare e diffondere la pratica di attività fisiche e culturali volte al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali, nonchè alla promozione personale, etica, e spirituale.

In particolare, l’Associazione promuove lo studio e la diffusione dell’Aikido tradizionale e di altre manifestazioni della cultura giapponese e asiatica, e più in generale di tutte le attività che ne condividono i principi di rispetto della dignità delle persone e di ricerca dell’armonia nelle relazioni interpersonali.

Per realizzare i propri scopi, l’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici, si propone di:

a)organizzare una regolare attività didattica per l’avvio e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dell’Aikido;

b)organizzare corsi di avviamento all’Aikido, di attività motorie ed espressive, di educazione alla non-violenza, e di altre attività e discipline compatibili con gli scopi dell’Associazione, rivolti ai bambini, agli adolescenti e agli adulti anche in collaborazione con istituti scolastici e altri enti o associazioni;

c)svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione, di locali, propri o di terzi, adeguati alla pratica dell’Aikido e delle altre attività in accordo con le finalità dell’Associazione;

d)organizzare dimostrazioni pubbliche, stages, corsi brevi e altri eventi, aperti anche ai non soci;

e)organizzare viaggi di studio in Italia e all’estero con finalità coerenti allo scopo dell’Associazione;

f)promuovere attività artistiche, culturali, musicali, ambientali, scientifiche,  multimediali, ricreative e assistenziali, senza finalità di lucro;

g)svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni librarie e di qualsiasi opera di stampa e on-line (anche periodiche) inerenti alle tematiche sviluppate dall’Associazione;

h)collaborare e stringere convenzioni con altri enti, pubblici o privati e altre associazioni che condividano finalità coerenti a quelle dell’Associazione. 

L’associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI e si affilia all’ ente di formazione sportiva UISP di cui accetta lo statuto e i regolamenti. Resta inteso che l’Associazione è dotata di totale autonomia patrimoniale, gestionale e amministrativa.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per qualificare e specializzare le sue attività, e per garantire il regolare funzionamento delle strutture, l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 3 – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

1)contributi degli associati e di privati;

2)proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione;

3)contributi dello Stato, di altre associazioni, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

4)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

5)donazioni e lasciti testamentari;

6)entrate patrimoniali;

7)entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

8)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;

9)beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

Le quote o i contiributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Bilancio o rendiconto

L’anno finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 – I soci

Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, dell’esercizio di voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, eventuali reiezioni debbono essere motivate.

L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. 

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 – Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

1)ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

3)a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

Tutti i soci hanno diritto:

1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

2)   a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche associative;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

1)   l’Assemblea dei soci;

2)   il Consiglio Direttivo;

3)   il Presidente;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione e in particolare:

1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)   elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, all’interno di questo, il Presidente;

3)   delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4)   delibera l’esclusione dei soci;

5)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci, anche tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell’Assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Diretivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2)predisporre il bilancio preventivo e consultivo;

3)deliberare sulle domande di nuove adesioni;

4)provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola tre volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno metà dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonchè l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano in età.

Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è deliberato dall’Assemblea generale dei soci. È necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno tre quatri dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altre associazioni sportive dilettantistiche  di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.